MILANO - Importante sentenza (n. 37616/2025) della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione in materia di responsabilità a seguito di incidente stradale. Secondo gli Ermellini, la riparazione del danno, anche quando eseguita per intero dalla compagnia assicurativa nell’ambito Rcauto, può valere come attenuante per l’imputato nel delitto di omicidio colposo da incidente stradale. Il caso di specie faceva riferimento ad una specifica dinamica del sinistro che aveva visto responsabile non già il titolare della polizza ma un soggetto terzo.
La Corte ha chiarito che "il risarcimento del danno eseguito dall’assicurazione può essere considerato come un’azione compiuta personalmente dall’imputato, purché questi ne sia a conoscenza e manifesti la volontà di farlo proprio". Più nel dettaglio la Cassazione si è concentrata sul dettato dell’art. 62, numero 6, del Codice Penale, che prevede la circostanza attenuante speciale per chi ripara il danno cagionato prima del giudizio in Tribunale.
"Il risarcimento eseguito - si legge - dall’assicuratore è, per sua natura, destinato a coprire il danno causato dal reato, adempiendo a una funzione sociale e legale imposta. Pertanto, ai fini penali, il pagamento deve ritenersi effettuato personalmente dall’imputato se l’interessato ha avuto conoscenza dell’adempimento e ha espresso la volontà di farlo proprio". Ma c'è di più: secondo i Giudici l’attenuante scatta tutte le volte in cui l’imputato mostra un contributo fattivo all’adempimento, vale a dire - ad esempio - è sufficiente che il responsabile dell'incidente (tramite il proprio legale) si sia adoperato sollecitando la compagnia di assicurazioni affinché quest'ultima provveda al risarcimento ai parenti della vittima.
Luigi Giorgetti
Corte di Cassazione, il danno risarcito dalla compagnia di assicurazione vale come attenuante in caso di omicidio colposo?
